L’Associazione di Promozione Sociale Hegel Now! è stata costituita il 15 luglio 2025.
ASSOCIAZIONE “Hegel Now! International Centre for Philosophical and Artistic Research – APS ”
È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, l’Associazione che assume la denominazione “Hegel Now! International Centre for Philosophical and Artistic Research – APS”. L’Associazione è disciplinata dall’Atto costitutivo e dal presente Statuto.
L’Associazione ha la sede legale in Via Bartolomeo Bossi n. 8, 00154 Roma (RM) e la sua durata è illimitata.
L’acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
L’Associazione si conforma alle norme in materia previste dalla Costituzione Italiana, dal Codice civile, dalla legge 6 giugno 2016, n.106, dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e dai successivi decreti correttivi e integrativi.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’Associazione è autonoma, libera e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.
Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:
In particolare, l’Associazione possiede quali finalità:
Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione si propone di svolgere una o più delle seguenti attività di interesse generale:
L’Associazione pertanto organizzerà e promuoverà giornate di studio, convegni, congressi nazionali e internazionali, edizioni di opere, eventi culturali e/o artistici anche attraverso la collaborazione con altre Società scientifiche, nonché con istituzioni culturali e/o artistiche a carattere nazionale e internazionale.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore a quanto disciplinato dall’art.36 del D.Lgs. 117/2017, codice del terzo settore, limite fissato ad oggi al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero dei soci.
Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell’art. 17 e seguenti del D.lgs. 117/2017.
L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Possono essere ammessi a fare parte dell’Associazione in qualità di Soci gli interessati, sia persone fisiche che persone giuridiche, le cui richieste di ammissione siano state accolte dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro dei Soci. Non è prevista la figura di associato a tempo determinato.
In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato. La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
La qualifica di socio dà diritto a:
I soci sono tenuti a:
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale, per la perdita dei requisiti previsti dalla legge e/o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.
Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l’esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione, o, in generale, l’assunzione di comportamenti contrari agli interessi morali e/o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.
In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo scritto; b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno; c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.
Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 (dieci) giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
La qualifica di Socio non è trasmissibile.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
Sono Organi Sociali: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) l’Organo di controllo e l’Organo di revisione, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
È convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
L’Assemblea delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
La convocazione dell’Assemblea (ordinaria o straordinaria) è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi nei locali in cui vengono svolte le attività associative o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, salvo il caso in cui l’Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio Presidente.
Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso locali in cui vengono svolte le attività associative.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, che siano in regola con i doveri derivanti dall’iscrizione all’Associazione e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino a un massimo di due soci.
È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto di cinque membri eletti dall’Assemblea tra gli Associati.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio nomina altresì un Segretario e un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare. In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno, anche in modalità telematica o in convocazione straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per delega; a parità di voti, prevale quello del Presidente. Dei lavori del Consiglio dovrà essere redatto verbale, trascritto sull’apposito registro.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
Il Presidente rappresenta l’Associazione, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni. Ha i seguenti compiti e poteri:
In caso di assenza o di impedimento, le mansioni del Presidente vengono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
I documenti di bilancio dell’Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa, da altra data non coincidente con l’anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini fissati dalla vigente normativa, termine fissato ad oggi nel 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura del medesimo.
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità culturali, solidaristiche e di utilità sociale.
Durante la vita dell’Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere, nel rispetto della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.
In caso di scioglimento il patrimonio sociale residuo dovrà essere destinato a finalità di utilità generale. Sarà quindi devoluto, su indicazione del Consiglio Direttivo ovvero del liquidatore eventualmente nominato dall’Assemblea, ad una fondazione, un’associazione o ad un altro ente senza scopo di lucro che persegua obiettivi analoghi.
Una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, il tutto secondo quanto disposto dall’art. 9 del predetto Codice.
Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:
I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve evadere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni.
L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’Associazione che con esso si ponga in contrasto.
Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria.
***
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione “Hegel Now! International Centre for Philosophical and Artistic Research – APS”.
Roma, 15/07/2025
Presidente: Francesca Iannelli
Vicepresidente: Gabriele Schimmenti
Segretario: Chiara Magni
Eleonora Caramelli
Giulia Battistoni
Silvia Pieroni
Gioia Sili
Caterina Piccini